Dall’1 gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole introdotte dall’Autorità per l’Energia, il Gas e il Sistema Idrico, al fine di ridurre le fatture miste, ossia quelle composte sia da letture effettive che da letture stimate, quindi, migliorare il processo di fatturazione.  Le novità riguardano tutti i consumatori del settore luce e gas.

In primo luogo verrà intensificato l’utilizzo dell’autolettura. 

Sulle bollette ci saranno più consumi effettivi, infatti il fornitore avrà l’obbligo di utilizzare prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente e solo dopo anche le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime, e facendo, finalmente, pagare ai consumatori effettivamente quanto consumato.

Inoltre, l’Autorità l’Energia e il Gas ha previsto un indennizzo da 6 a 60 euro per i ritardi nell’emissione delle bollette di luce e gas. La fattura dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato.

Se questo termine viene superato, il venditore dovrà automaticamente riconoscere al cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo.

Il fornitore sarà obbligato a rateizzare le bollette con importi anomali o che non rispettano il tempo massimo di fatturazione, estendendo la rateizzazione anche al mercato libero.

Le bollette di luce e gas, inoltre, saranno fatturate con maggior frequenza, avendo cadenza bimestrale per i piccoli consumatori e mensile per i grandi.

Per quanto riguarda il cosiddetto conguaglio, il venditore potrà procedere al ricalcolo di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture.

Ma non solo, i consumatori che vorranno contestare bollette, inefficienze e anomalie di tali servizi dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dal cosiddetto TICO (Testo Integrato Conciliazione), prima di poter citare  i gestori in causa.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito presso:

·      il Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico;

·      le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

·      gli organismi ADR iscritti nell’elenco disponibile sul sito web dell’Autorità.

In ogni caso si applicheranno le regole di procedura previste dal TICO. Il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Affinché tale strumento possa essere esperito è necessario che il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si sia concluso senza l’accordo.

Per quanto riguarda il termine, per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione, questo è di 90 giorni e decorre dalla data di proposizione della domanda.

Il termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, su istanza congiunta delle parti avanzata entro i termini, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle parti.

Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Servizio Conciliazione se, per la medesima controversia, è pendente o è stato già esperito un tentativo di conciliazione.

Dal punto di vista procedurale, l’utente in caso di problemi dovrà inviare il reclamo al fornitore e, nell’ipotesi di risposta parziale o non soddisfacente, entro il termine massimo di un anno dall’invio del reclamo stesso dovrà attivare la procedura di conciliazione.

Nel caso la risposta non arrivi, la domanda di conciliazione potrà essere presentata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.

Il primo incontro dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti.

Comunque si considererà come “tentativo di conciliazione” il primo incontro davanti al conciliatore, anche se si dovesse concludere senza accordo o nei casi di mancata comparizione dell’operatore, fermi restando gli eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso.

Lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà precludere la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari da parte del giudice a favore dei clienti.

Sono garantiti tempi più rapidi di risoluzione nel caso in cui il cliente, nella domanda presentata al Servizio Conciliazione, documenti la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo.

La fissazione del primo incontro, infatti, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla domanda (anziché 30), ma non prima di 5 giorni dalla relativa comunicazione alle parti (anziché 10) e la parte non potrà chiedere il rinvio dell’incontro, facoltà invece possibile nelle procedure ordinarie.

La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell’avvenuta registrazione.