I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che un certificato medico rilasciato da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati (art. 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992), cioè da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell’interesse del Servizio sanitario nazionale, può considerarsi proveniente da “pubblico organismo”, anche se non concernente “soggetti mutuati”, mentre se il certificato proviene da un medico libero professionista, non accreditato presso il Servizio sanitario nazionale, non assume i connotati di provenienza da pubblico organismo.

Pertanto solo i medici che esercitano la loro attività nell’ambito del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciano documentazione proveniente da organismi pubblici (Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2016, n. 4933).