Avverso la graduatoria unica del concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale alcuni medici proponeva ricorso perché non erano stati ammessi al corso.
Con il medesimo ricorso veniva impugnato, altresì, il D.M. 7 marzo 2006 disciplinante i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire la creazione di un’unica graduatoria nazionale.
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1839 del 6 maggio 2016, ha respinto il ricorso evidenziando come la formazione professionale in Medicina Generale è strettamente legata alla peculiarità del territorio. La rilevanza locale dei corsi è comprovata dalla circostanza che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e province autonome alle quali è integralmente demandata l’organizzazione dei suddetti corsi.