La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15248 del 22 luglio 2016 ha stabilito che il richiamo alla natura ingente dei compensi non costituisce indice per affermare il presupposto dell’autonoma organizzazione; non sussiste infatti un’attività autonomamente organizzata allorquando il professionista svolga la propria attività professionale personalmente, senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori se non occasionali e con beni strumentali di ridotta entità.