Il servizio svolto dai titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale costituisce servizio pubblico che deve essere assicurato senza soluzione di continuità agli utenti, pertanto al preavviso previsto dall’art. 19, comma 1, lett. c), dell’A.C.N. di Medicina Generale, il quale recita che “Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: … c) per recesso del medico da comunicare all’Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi”, non può essere attribuita una valenza meramente economica (in relazione all’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso), in quanto la sua previsione ha l’evidente finalità di consentire all’amministrazione sanitaria di poter adottare medio tempore gli atti organizzativi necessari per evitare disfunzioni e/o interruzioni nella erogazione del servizio sanitario, rispetto alla quale (finalità) l’interesse del medico ha carattere necessariamente recessivo.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 giugno 2016, n. 2981